La Regione incassa una vittoria
importante sulla legge relativa ai Trabocchi. La Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità poste dal Consiglio dei Ministri che aveva impugnato
la legge regionale n. 7 del 10/06/2019, recante "Integrazioni e
modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche
ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n.
93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la
valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme
relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione
dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini",
della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71
(Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni
per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa
teatina)".
"Si tratta di una sentenza storica - affermano con
soddisfazione il presidente del Consiglio regionale Lorenzo
Sospiri e l'assessore regionale Nicola Campitelli - con cui si
certifica il buon lavoro della Regione in quanto la Corte
Costituzionale stabilisce da un lato che il ricorso sia
tendenzialmente generico, ritenendo, dall'altro, che la norma
non sia affatto in contrasto con la disciplina di tutela dettata
dal codice dei Beni culturali e del paesaggio. Quindi, non solo
si dichiara l'infondatezza delle censure alla base
dell'impugnativa, ma si evidenzia come la legge si ponga
l'obiettivo della valorizzazione dei trabocchi attraverso
attività di intervento integrativo e migliorativo ulteriori,
finalizzate a promozione, sostegno della conoscenza, fruizione e
conservazione del patrimonio culturale, nonché ad assicurare le
migliori condizioni di utilizzazione di esso, anche da parte
delle persone diversamente abili".
Un passaggio chiave della sentenza della Corte Costituzionale
riguarda l'introduzione del riferimento a una "superficie
complessiva di occupazione massima" che effettivamente risponde
alla finalità di circoscrivere l'area complessiva destinata alla
valorizzazione dei trabocchi in funzione, sia
dell'ottimizzazione dei flussi turistici (cui è strumentale la
regolazione dell'attività di ristorazione) sia di un più
fruibile soddisfacimento delle visite didattico-culturali (anche
extraregionali) demandate alla promozione della storia degli
stessi trabocchi; il che non eccede l'ambito dei poteri
propriamente spettanti alle Regioni.
Secondo la Corte, non è esatto che i nuovi parametri di
superficie dei trabocchi vadano a sommarsi all'aumento del 20
per cento, poiché quest'aumento è testualmente riferito ai soli
"caliscendi". Viene evidenziato, inoltre, come non ci sia
nessuna interferenza della disposizione con i piani demaniali
marittimi comunali (PDMC), in quanto detta norma non implica la
diretta applicabilità dei limiti massimi di superficie da essa
indicati né autorizza la deroga rispetto ai PDMC. La
destinazione ad attività di ristorazione non costituisce una
novità normativa e, secondo la Corte, la puntuale
regolamentazione di tale attività (con riguardo, in particolare,
alla superficie massima sfruttabile e al numero massimo delle
persone ospitabili), non si pone in contrasto con il principio
generale della tutela del patrimonio storico-culturale, essendo
piuttosto rivolta alla sua valorizzazione in funzione di un
richiamo turistico appositamente regolamentato in modo
appropriato.
A sua volta, la maggior ampiezza della passerella di accesso
al trabocco è coerente con l'assolvimento dell'esigenza di
consentire, da un lato, la fruizione del trabocco da parte delle
persone con disabilità e, dall'altro, l'osservanza dei parametri
di sicurezza per la pubblica incolumità dei soggetti fruitori,
sia in chiave turistica che didattico-culturale. Viene
evidenziato che non si è concretizzata nessuna invasione della
sfera di attribuzioni riservate allo Stato in quanto, al
contrario, viene previsto che gli interventi di recupero,
utilizzazione e ristrutturazione dei trabocchi debbano
necessariamente conformarsi alle prescrizioni statali relative
agli ambiti edilizio, igienico-sanitario, sicurezza e
antincendio. Elementi ribaditi anche dal passaggio relativo ai
nuovi interventi relativi ai trabocchi che rimangono
assoggettati all'applicazione della disciplina generale
concernente il rilascio e il rispetto delle autorizzazioni
previste dalla normativa statale. Tali autorizzazioni,
ovviamente, non possono altrimenti articolarsi che nelle forme
procedimentali contemplate dalla stessa normativa statale (non
risultandone affatto previste altre dalla Regione), come
specificato proprio nel testo di legge.
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