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Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Spalma-incentivi FV, il Tar rinvia alla Corte Ue

Accolta l'istanza di una quindicina di operatori: “Il provvedimento non solo colpisce economicamente gli investitori, ma rischia di recare pregiudizio agli obiettivi europei”

Quotidiano Energia - Chiusa a livello nazionale dalla sentenza della Corte costituzionale, la querelle sullo spalma-incentivi per il fotovoltaico si sposta ora in Europa.
Accogliendo l'istanza di  una quindicina di operatori, il Tar Lazio ha infatti deciso di rimettere la questione alla Corte Ue.

Nell'ordinanza si legge che “la disposizione nazionale in questione - il citato art. 26 d.l. 91/2014 - incidendo in senso sensibilmente peggiorativo sui regimi di sostegno in atto, che dovrebbero essere caratterizzati da stabilità e costanza, non solo colpisce economicamente gli investitori, ma rischia di recare pregiudizio agli obiettivi di politica energetica della direttiva 2009/28/CE, frustrandone l’effetto utile e compromettendo il risultato prescritto dalla direttiva stessa”.

Principi analoghi in merito alla certezza dell’investimento, prosegue il Tribunale, “vengono richiamati nel Trattato sulla Carta europea dell’energia, sottoscritto il 17 dicembre 1994 dalla Comunità europea (da considerare quindi quale 'parte integrante dell’ordinamento comunitario' Corte di Giustizia, sent. 30.04.1974, Haegeman, causa C-181/73)”.

Infatti, ai sensi dell’art. 10 della Carta europea dell’energia, ogni parte contraente “incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori … gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l’impiego, il godimento o l’alienazione degli stessi” (art. 10, par. 1).

Il Tar sottopone quindi alla Corte di Giustizia il seguente quesito: “Se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. 91/2014, come convertito dalla legge 116/2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., società pubblica a tal funzione preposta; in particolare se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16, 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’art. 216, par. 2, Tfue, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia”.
Un rinvio alla Corte Ue era stato deciso anche dal CdS lo scorso marzo ma in quel caso i giudici avevano definito "manifestamente infondata" la questione.