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Dispositivi controllo velocità a bordo auto, vanno segnalati

Sentenza Tribunale di Belluno apre spiragli a possibili ricorsi contro multe ScoutSpeed

di Damiano Bolognini Cobianchi

ROMA - I controlli di velocità effettuati con apparecchi installati a bordo di pattuglie in movimento devono essere segnalati come avviene con i normali Autovelox, posizionati a bordo strada. A chiarirlo è la sentenza numero 535/2017 del Tribunale di Belluno. Il pronunciamento, depositato il 12 ottobre, apre un varco per possibili ricorsi contro sanzioni elevate con i cosiddetti sistemi dinamici, tipo ScoutSpeed, in utilizzo da tempo alle Forze dell'Ordine. Confermando il pronunciamento di un Giudice di Pace di Belluno, avverso un verbale elevato dalla Polizia Locale di Feltre, il collegio della cittadina veneta, in composizione monocratica, ha sentenziato che anche l'impiego di tali dispositivi debba essere appunto segnalato come avviene con gli Autovelox, nonostante le disposizioni contrarie contenute nel Decreto Ministeriale numero 282 del 2017. Nel pubblicare e commentare la decisione, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it della Giuffé Editore, sottolinea come ''sono nulle le infrazioni accertate in un tratto stradale da una pattuglia in movimento, senza adeguata segnaletica di controllo elettronico in atto''. Il presupposto giuridico di tale pronunciamento deriva dall'accertato contrasto tra norme legislativo di rango differente. Quella che esonera i dispositivi di rilevamento della velocità posizionati a bordo dei veicoli dalla preventiva segnalazione obbligatoria è, infatti, contenuta nel Decreto Ministeriale numero 282 del 2017.


Questa è in evidente contrasto con l'articolo 142, comma 6-bis del Codice della Strada che ''obbliga alla preventiva segnalazione tutte le postazioni di controllo. Dunque, secondo la sentenza - viene chiarito -, una fonte subordinata non può derogare alle previsioni del Codice della Strada''. Per effettuare correttamente le operazioni di controllo possono essere facilmente impiegate, chiarisce il Tribunale, delle modalità di avvertimento come i segnali stradali luminosi a messaggio variabile, installabili sulle pattuglie. Diverso, invece, è il caso di utilizzo dello ScoutSpeed da parte di una pattuglia che poi procede al fermo del trasgressore: ''Come ha osservato il primo giudice - chiarisce il pronunciamento -, poiché in via di principio è richiesta l'immediata contestazione al conducente del veicolo che procede oltre i limiti di velocità, è consentito rilevare in movimento la velocità di un veicolo, per poi fermarlo e contestare immediatamente la violazione ma laddove ciò non avvenga diviene necessario preavvertire i conducenti, mediante segnalazione preventiva e ben visibile, dell'utilizzo della postazione mobile di controllo''.

In sintesi, conclude il commento di dirittoegirustizia.it, senza la contestazione immediata ''il verbale per eccesso di velocità accertato a bordo di un veicolo in movimento non vale senza una preventiva informativa agli automobilisti, come per tutti gli altri controlli sull'eccesso di velocità da effettuare sulle strade''. Da evidenziare che, nella medesima decisione, la Corte ha chiarito che gli stessi apparecchi possono invece essere lecitamente impiegati a bordo dei veicoli in ''borghese'' e senza avvisi esterni per effettuare altre operazioni di verifica come il controllo delle assicurazioni dei veicoli o della revisione periodica.

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