Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Chi guida colpevole se investe su strisce pedone imprudente

Chi guida colpevole se investe su strisce pedone imprudente

Cassazione: si deve essere sempre pronti a gestire imprevisti

05 agosto 2019, 12:42

Redazione ANSA

ANSACheck

- RIPRODUZIONE RISERVATA

- RIPRODUZIONE RISERVATA
- RIPRODUZIONE RISERVATA

Investire un pedone sulle strisce può costare caro, accusa per omicidio stradale compresa, anche se la persona travolta ha attraversato la strada con imprudenza o in violazione delle norme sulla circolazione, per esempio avviandosi sull'asfalto solo in prossimità delle zebre, di notte e in un'area a scarsa illuminazione, come nel caso oggetto di valutazione della Cassazione. Con la sentenza 34406/19 dell'8 maggio, depositata dalla IV Sezione penale il 29 luglio, gli Ermellini hanno ribadito un principio giurisprudenziale già espresso in passato e confortato dalle generiche previsioni dell'articolo 141 del Codice della Strada.

Nel diffondere e nel commentare il pronunciamento, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it sottolinea: "In tema di omicidio stradale, ciò che deve essere valutato nel caso concreto è la ragionevole prevedibilità della condotta della vittima e la possibilità di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ad evitare l'evento, qualora il pericolo temuto si concretizzi a causa del comportamento imprudente altrui o della violazione delle norme di circolazione da parte della vittima".

In base al principio di affidamento in ambito di circolazione stradale, "l'esclusione o la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze delle altrui condotte prevedibili o, in altri termini, il poter contare - spiegano i giudici - sulla correttezza del comportamento di altri, riduce i suoi margini in ragione della diffusività del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti". Tale principio trova un temperamento in quello opposto per cui "l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità". A tal fine, evidenziano gli esperti della della Giuffrè Francis Lefebvre editore, la Corte osserva come ciò che deve essere valutato in relazione alla situazione di fatto è proprio la ragionevole prevedibilità del comportamento della persona offesa, oltre alla possibilità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l'evento nel caso in cui il pericolo temuto si concretizzi a causa della condotta imprudente o negligente altrui o della violazione delle norme sulla circolazione da parte della vittima o di terzi.

Da ricordare che l'articolo 141 del Codice della Strada prevede che "è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che (...) sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza