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Multe, vizio notifica è sanato da ricorso contro sanzione

Multe, vizio notifica è sanato da ricorso contro sanzione

Per Cassazione raggiungimento scopo travolge vizio

ROMA, 19 aprile 2022, 11:40

Redazione ANSA

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Multe, vizio notifica è sanato da ricorso contro sanzione © ANSA/web

Multe, vizio notifica è sanato da ricorso contro sanzione © ANSA/web
Multe, vizio notifica è sanato da ricorso contro sanzione © ANSA/web

Il ricorso contro una sanzione per un'infrazione al Codice della Strada, ricevuta secondo procedure non corrette, 'sana' il vizio della notifica, rendendola pienamente efficace. Questo è il principio affermato dalla sentenza 11550 dell'8 aprile emessa dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Si tratta di un pronunciamento di particolare interesse soprattutto per gli automobilisti stranieri per cui non sempre i metodi di notifica previsti dall'ordinamento del loro Paese coincidono con quelli del nostro o con quanto stabilito in relazione ai modi e ai termini sulle notifiche elencati dal Regolamento dell'Unione Europea n.
    1393/2007 o inclusi nella Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977.

Nell'approfondire e commentare il pronunciamento degli Ermellini, gli esperti del periodico Seac All-In Giuridica di SEAC spiegano: la Corte Suprema, rivedendo un proprio precedente orientamento, ha chiarito che il vizio è sanato quando il destinatario mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto, potendo pienamente esercitare il proprio diritto di difesa.

    Inoltre, gli stessi esperti evidenziano come, sempre secondo i contenuti di questa sentenza, "la sanatoria invece non opera quando la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avviene oltre il termine di legge decorrente dalla data di notifica del verbale". In questo caso, si legge nei motivi della decisione, "l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio".
   

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