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Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

In house, il CdS frena l’Anac: “Considerare Pnrr e riforma appalti”

Il Consiglio: “Prima di adottare Linee guida più stringenti l’Anticorruzione esamini l’evoluzione del quadro normativo, coinvolgendo anche Mims e Presidenza del Consiglio” (articolo di Quotidiano Energia)

Quotidiano Energia - Prima di adottare Linee guida più stringenti in tema di affidamenti in house l’Anac dovrebbe effettuare “un ulteriore approfondimento” sull’evoluzione del quadro normativo (in particolare sull’attuazione del Pnrr e sulla riforma dei contratti pubblici) “acquisendo eventualmente anche l’avviso sulle prossime prospettive de iure condendo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della Presidenza del consiglio dei ministri”.


È quanto afferma il Consiglio di Stato, chiamato dalla stessa Autorità nazionale anticorruzione a esprimere un parere sullo schema di linee guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.”

L’Anac si ripropone di “garantire un’applicazione non soltanto formale della norma, proponendo soluzioni interpretative estensive rispetto al dato letterale”.

Più in particolare, spiega il CdS, “tali obiettivi tendenzialmente ampliativi del campo applicativo dell’obbligo istruttorio e motivazionale (e dunque potenzialmente restrittivi del campo di applicazione) del ricorso all’in house” nascono dalla considerazione della “forte diffusione degli affidamenti diretti effettuati dagli enti territoriali in favore delle società partecipate, come emerge dai dati desunti dalla relazione 2021 della Corte dei conti”: su circa 11.300 casi, solo il 5% degli affidamenti a società controllate è avvenuto con gara, mentre su 18.251 commesse (corrispondenti ad un impegno annuale di poco più di 11 mld €) gli affidamenti diretti costituiscono il 64%, per oltre il 79% degli impegni di spesa.

Inoltre, le motivazioni del mancato ricorso al mercato predisposte dalle Amministrazioni sono “molto sintetiche” con “formule di stile che denotano l’assenza di una valutazione concreta”.

Sulle Linee guida, l’Anac ha svolto dal 12 febbraio al 31 marzo 2021 “un’ampia fase partecipativa” che ha coinvolto 19 soggetti, tra cui amministrazioni pubbliche, società pubbliche, associazioni di categorie e soggetti privati. Inoltre, sono stati acquisiti i pareri delle Autorità indipendenti di settore (Antitrust, Arera e Autorità di regolazione dei trasporti - Art).

Il CdS segnala come tali Linee guida si inseriscano “in un contesto giuridico e istituzionale molto dinamico, soprattutto sotto la spinta urgente dello sviluppo e dell’attuazione del Pnrr, del Piano nazionale per gli investimenti complementari e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, ma anche, più in generale, sotto la spinta della ripresa economica seguente alla pandemia da covid-19”.

Accanto a tali interventi d’urgenza si aggiunge poi il “recente disegno di legge AS 2330 di Delega al Governo in materia di contratti pubblici, presentato dal Governo al Senato in data 21 luglio 2021”, con l’obiettivo (tra gli altri) di “assicurare il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse”.

Più in particolare, ricorda il Consiglio, nel dettare la nuova disciplina della “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con l’art. 10 (rubricato Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il legislatore ha “per un verso ampliato l’area applicativa del ricorso all’in house providing” e, per l’altro verso, “ha introdotto, nel comma 3, una disciplina ad hoc della motivazione del ricorso alla formula dell’in house in deroga al mercato”.

Tale istituto è quindi “al centro dell’attenzione del Governo e del Parlamento, in relazione (in particolare, ma non solo) alle esigenze di semplificazione e di rafforzamento della capacity building degli apparati amministrativi (chiamati a uno sforzo straordinario e aggiuntivo di efficienza ed efficacia realizzativa per l’attuazione del Pnrr)”. Ma di tutto ciò l’Anac “non pare tenerne conto, neanche negli atti di accompagnamento”, afferma il CdS.

In definitiva, si tratta di “considerare l’impatto ‘in concreto’, sull’operatività delle amministrazioni, della successione ravvicinata nel tempo di tali interventi, a diverso livello (quello, proposto, con linee guida non vincolanti – ma di sicuro impatto – e quelli di rango legislativo, con delega o decreto-legge) e della conseguente esigenza di assicurare comunque stabilità, chiarezza e uniformità del quadro applicativo”.

Ciò anche “in considerazione del fatto che – allo stato, in assenza di nuovi interventi, normativi e non – l’istituto giuridico in questione appare piuttosto stabilizzato nell’elaborazione giurisprudenziale”. Difatti, “sia la Corte di giustizia sia la Corte costituzionale hanno sostanzialmente confermato il vigente regime giuridico e non sembrano avere evidenziato, nell’attuale disciplina, problematiche talmente rilevanti da indurre inevitabilmente all’introduzione urgente di indirizzi non normativi ampliativi del campo applicativo dell’obbligo motivazionale”.

Da qui la richiesta di approfondimento chiesta all’Anac dal CdS, che in attesa di ciò sospende la pronuncia del parere.