Un pregiudicato per droga non deve
necessariamente avere ottenuto la riabilitazione per chiedere il
nulla osta alla Prefettura e avere nuovamente la patente di
guida che gli era stata revocata dopo la condanna. Lo ha
stabilito il Tar della Liguria che ha annullato il provvedimento
con cui la Prefettura di Genova aveva bocciato la domanda per la
restituzione del documento di guida.
Il condannato aveva fatto ricorso al Tar dopo "aver atteso la
decorrenza del termine di tre anni previsto dal codice della
strada" e chiesto il nulla osta per avere una nuova patente di
guida, ricevendo uno stop dalla Prefettura motivato "con il
mancato conseguimento della riabilitazione".
"La richiesta di riabilitazione non può essere ritenuta
necessaria - spiega il Tar nella sentenza che annulla gli atti -
in quanto, oltre a non essere imposta dalla legge, risulterebbe
inutile: le valutazioni alla base della riabilitazione possono
essere superate e ricomprese nel giudizio discrezionale del
prefetto che appare più mirato allo specifico contesto del
conflitto tra l'eventuale disponibilità del titolo abilitativo e
i valori protetti dall'ordinamento. Il ricorso è fondato perché
il diniego opposto dall'Amministrazione non deriva da
circostanze diverse dal mancato conseguimento della
riabilitazione".
Riproduzione riservata © Copyright ANSA