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Andria-CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

PressRelease

Andria-CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

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Responsabilità editoriale di ANCI Puglia

05 agosto 2022, 12:37

ANCI Puglia

PressRelease - Responsabilità editoriale di ANCI Puglia

Di seguito l'avviso sulle CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• l'art. 181 comma 4-bis D.L. 34/2020, ha così disposto: "Le concessioni di posteggio per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non
già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis
dell'articolo 16 del D. Lgs. n.59/2010, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee
guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro
il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca
direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza
dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali
quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo
all'esercizio dell'attività.";
• con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico, approvato in data 25 novembre 2020,
veniva approvato l'allegato A, "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in
scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito
dalla legge n. 77/2020";
• la Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 7 dicembre 2020,
approvava le modalità operative rimesse alla propria competenza dal Decreto Legge
menzionato, sentite ANCI Puglia e le Associazioni di categoria del commercio maggiormente
rappresentative a livello regionale, specificando che, nel procedimento finalizzato al rinnovo
delle concessioni, le amministrazioni Comunali erano conseguentemente tenute ad attenersi
alle indicazioni contenute nei due documenti (Linee Guida regionali e ministeriali);
• a tal seguito, il Comune di Andria, con Determinazione dirigenziale n.2 del 04/01/2021,
disponeva di prorogare le concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su area
pubblica nel Comune di Andria, in scadenza entro il 31/12/2020 non già riassegnate ai sensi
dell’intesa sancita in sede di conferenza unificata il 05 luglio 2012 con atti ad efficacia differita,
per il periodo strettamente funzionale alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 3
comma 1 delle modalità operative regionali e comunque non oltre il 30 giugno 2021,
approvando l’avviso pubblico di comunicazione di avvio del procedimento.
Preso Atto che:
• l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere ASI 721 del 15 febbraio
2021, avente ad oggetto "Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area
pubblica", inviato al Senato, alla Camera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed al Ministero dello Sviluppo Economico, rilevò un evidente contrasto tra la normativa
nazionale e quella comunitaria in materia di concessioni e, di conseguenza, invitò gli enti alla
disapplicazione delle normativa adottata dal parlamento italiano; eccepiva l'Agcm che il rinnovo
automatico delle concessioni per dodici anni, senza l'espletamento di alcuna procedura ad
evidenza pubblica, determinava la mancata applicazione dei principi della concorrenza,

costantemente richiamati dalla stessa Autorità, in violazione della Direttiva Servizi ed il diritto
europeo, a danno della libera iniziativa economica e tutela della concorrenza.
Tenuto conto:
• dalle sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato in tema di concessioni demaniali;
• della sentenza n.539 dello scorso 18 gennaio del Tar Lazio Sezione II con effetti significativi
nel settore del commercio ambulante, che non risulterebbe esente dall'applicazione dei principi
scolpiti dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di concessioni
demaniali, affermando:
- che la direttiva Bolkestein, che vieta i rinnovi automatici di concessioni e autorizzazioni in
contrasto con la Direttiva Servizi, deve essere adottata anche per il rilascio delle concessioni dei
posteggi e, pertanto, devono essere espletate gare pubbliche per le nuove assegnazioni nei
mercati e fiere, senza ricorrere a rinnovi automatici per ulteriori periodi (dodici anni) come aveva
invece stabilito D.L. 19 maggio 2020, n.34.
Ritenuto, per coerenza, dover disapplicare il decreto legge 34/2020, convertito in legge
77/2020, art. 181, comma 4 bis, annullando il procedimento di rinnovo avviato dal Comune di
Andria con Determinazione dirigenziale n.2 del 04/01/2021.
Ritenuto altresì, allo scopo di evitare uno sconvolgimento nell'attività di commercio su aree
pubbliche e garantire nel contempo una continuità lavorativa ai titolari di posteggio nei mercati e
fiere, a seguito della conseguente vacatio legis determinata dalla pronuncia dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, provvedere a delimitare al 31 dicembre 2022 la
validità delle predette concessioni, già in scadenza al 31 dicembre 2020, nelle more di adottare
nuovi provvedimenti in applicazione di future norme governative in materia di concessioni.
AVVISA
i Sigg. operatori commerciali titolari di posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica,
stante la necessità di garantire la continuità dell'esercizio delle attività sulle aree mercatali per le
quali sono vigenti sino al 30.06.2022 le relative concessioni, di stabilire una proroga alla
scadenza delle predette concessioni relative a posteggi o aree già assegnate, fissata al
31.12.2022, fatta salva la possibilità di un ulteriore differimento della scadenza qualora ciò
dovesse essere imposto per l'applicazione di norme sovraordinate imperative e/o inderogabili.
La scadenza potrà essere comunque annullata, revocata o decadere, senza che il
concessionario possa domandare alcun indennizzo, qualora ciò dovesse essere imposto per
l'applicazione di norme sovraordinate imperative e/o inderogabili, anche sopraggiunte e da
pronunce dell'Autorità giurisdizionale.
Andria, 05/08/2022
L’Assessore Il Dirigente Settore
Dott. Cesareo TROIA Arch. Pasquale Antonio CASIERI
Andria, 05.08.2022

Ufficio Stampa
Comunicazione Istituzionale-Ufficio Stampa-URP 0883-290313/213/224 stampa@comune.andria.bt.it
Agenzia Quotidiana di Informazione del Comune di Andria – Dir.Resp. dr.Vincenzo Rutigliano
facebook.com/comunediandria

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