Secondo il Tribunale, la ristrutturazione del debito greco "non ha comportato una violazione del principio del rispetto degli obblighi contrattuali, poiché l'investimento in strumenti di debito statali comporta sempre il rischio di un danno patrimoniale dovuto al lungo lasso di tempo che trascorre dall'emissione degli strumenti e durante il quale gli imprevisti rischiano di limitare sostanzialmente, se non addirittura di annientare, le capacità finanziarie dello Stato, emittente o garante di tali strumenti". E se simili imprevisti si verificano, "lo Stato emittente ha il diritto di tentare una rinegoziazione di tali obblighi".
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