Per la Corte è perfettamente legittimo il divieto d'immissione sul mercato di sigarette e tabacco aromatici dal 20 maggio 2016, qualora il volume delle vendite Ue sia inferiore al 3%, e dal 20 maggio 2020 nel caso contrario. La Corte rigetta anche la contestazione sul divieto di utilizzare sulle confezioni marchi che richiamano un aroma: per la Planta Tabak si tratta di una privazione del diritto di proprietà, per la Corte solo di una limitazione legittima, necessaria a "garantire un livello di protezione elevato della salute pubblica".
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