La State Street Bank International ha esercitato, fino al 5 luglio 2015, la sua attività in Italia per mezzo di una banca autonoma, State Street Bank. Dal 6 luglio 2015, in seguito all'incorporazione di quest'ultima, la State Street Bank International ha continuato ad esercitare la sua attività sul territorio italiano per mezzo di una succursale. E si è rifiutata di versare il contributo al Fondo di Risoluzione ritenendo che il suo nuovo status la esentasse.
La Corte Ue ha invece concluso che i cambiamenti di status, "comprese le fusioni mediante incorporazione transfrontaliere", non incidono sugli obblighi contributivi ordinari della banca, ma semmai su quelli straordinari, che non sono prevedibili.
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