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Responsabilità editoriale di Federprivacy
PressRelease - Responsabilità editoriale di Federprivacy
A seguito di numerose discussioni sul web riguardanti i timori di una presunta ed illecita schedatura di massa delle persone che decidono di vaccinarsi o meno contro il Covid-19, che sarebbe introdotta con il Decreto Legge n. 34/2020, Federprivacy ha ritenuto opportuno fornire un chiarimento tramite un articolo sul proprio sito istituzionale a firma di Antonio Ciccia Messina, legale esperto di protezione dei dati personali.
Premettendo che “i toni sono attizzati anche dal fatto che taluni temono censimenti, etichettature e discriminazioni ai danni di chi sceglierà di non vaccinarsi”, nella sua nota pubblicata sul sito della principale associazione italiana dei professionisti della privacy l’Avv. Ciccia Messina spiega che secondo la normativa vigente “non ci vuole il consenso dell’interessato per alimentare il Fascicolo Sanitario elettronico. Conseguentemente non può essere revocato un consenso, che a priori non è richiesto per il caricamento delle informazioni.”
Fermo restando che le disposizioni sulla privacy sono certamente erette a difesa delle libertà individuali, il tema rilevante sull’archivio delle vaccinazioni non è quindi su una ingiusta schedatura di massa, ma nelle misure tecniche ed organizzative, nel rispetto della minimizzazione e delle finalità, nella trasparenza, nel controllo attento da parte delle autorità, e nel rispetto di tutte le altre prescrizioni del Gdpr.
Peraltro – sottolinea Ciccia Messina - le novità del Fascicolo Sanitario Elettronico sono già “state commentate dall’allora presidente del Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro nel corso dell’audizione del 25 maggio 2020 avanti alla Commissione parlamentare per la semplificazione”, e l’eliminazione del consenso nella fattispecie “contribuisce a semplificare notevolmente il processo di costituzione dell’FSE rendendolo quindi automaticamente disponibile a prescindere da manifestazioni di volontà individuali”. Inoltre, il trattamento di informazioni relative alla salute della persona da parte di un medico per finalità di diagnosi e cura sono già di per sé una base giuridica di per sé sufficiente al trattamento di tali dati in conformità al Regolamento UE 2016/679.
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