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Dal rimborso al nuovo volo, ecco i diritti dei passeggeri

Dal rimborso al nuovo volo, ecco i diritti dei passeggeri

Per la cancellazione possibile anche l'indennizzo da 250 a 600 euro

ROMA, 27 settembre 2017, 17:07

Redazione ANSA

ANSACheck

Un aereo Ryanair © ANSA/EPA

Un aereo Ryanair © ANSA/EPA
Un aereo Ryanair © ANSA/EPA

   Rimborso del prezzo del biglietto, riprotezione su un nuovo volo, ma anche assistenza e in alcuni casi indennizzo fino a 600 euro. Sono alcune delle tutele previste per i passeggeri nei principali casi di disservizio, ovvero cancellazione del volo (è il caso che interessa in questi giorni Ryanair), negato imbarco e ritardo prolungato del volo.
   

Ecco di seguito le tutele previste per chi viaggia in aereo in base alla Carta dei diritti del passeggero dell'Enac.

 1) CANCELLAZIONE DEL VOLO. Il passeggero ha diritto ad un RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, oppure alla RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili. E' prevista inoltre l'ASSISTENZA con pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa; adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail. In alcuni casi il passeggero ha diritto anche alla COMPENSAZIONE PECUNIARIA calcolata in base alla tratta e alla distanza percorsa: voli intracomunitari inferiori o pari a 1.500 km, 250 euro; voli intracomunitari superiori a 1.500 km, 400 euro; voli internazionali inferiori o pari a 1.500 km, 250 euro; voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km, 400 euro; voli internazionali superiori a 3.500 km, 600 euro.

La compagnia può ridurre l'ammontare della compensazione del 50% se al passeggero viene offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orari di arrivo non superi le 2-3-4 ore rispetto a quello originale. Non è dovuta se la compagnia può provare che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali, se il passeggero è stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso; tra 2 settimane e 7 giorni prima della data di partenza nel caso in cui venga offerto un volo alternativo che parta non più di 2 ore prima rispetto a quello previsto e arrivo al massimo 4 ore dopo.
    2) NEGATO IMBARCO. La compagnia deve effettuare in un primo momento un appello ai volontari per verificare se vi siano tra i passeggeri dei volontari disponibili a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare. Nel caso non ci siano volontari, il passeggero cui viene negato l'imbarco ha diritto a ricevere dalla compagnia: COMPENSAZIONE PECUNIARIA; RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili; ASSISTENZA. 
   

3) RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO. In questo caso il passeggero ha diritto all'ASSISTENZA. Il diritto all'assistenza viene riconosciuto in base alla tratta e alla distanza percorsa: voli intracomunitari inferiori o pari a 1.500 km, ritardo del volo di almeno 2 ore; voli intracomunitari superiori a 1.500 km, ritardo del volo di almeno 3 ore; voli internazionali inferiori o pari a 1.500 km, ritardo del volo di almeno 2 ore; voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km, ritardo del volo di almeno 3 ore; voli internazionali superiori a 3.500 km, ritardo del volo di almeno 4 ore. Se il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero può rinunciare al volo senza dover pagare penali e ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

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